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SISTRI:SIstema TRAcciabilità RIfiuti(dm del 17.12.2009)

Postato da daniele on mar 07, 2010

Come al solito, lo spauracchio di ogni nuova normativa è terreno di conquista per “professionisti” che ne approfittano per spillare qualche soldo per sedare la paura di chi non ha tempo e modo per seguire le nuove regole…

Daniele

25 febbraio 2010
NOVITA’ RIFIUTI
INUTILE ALLARMISMO E FALSE PREOCCUPAZIONI SULL’OBBLIGO DI REGISTRO AL SISTRI PER I LABORATORI ODONTOTECNICI

In merito al D.M. del 17 Dicembre 2009 sul nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) riportiamo in sintesi quali sono le principali novità.

SONO OBBLIGATI:

PRIMO GRUPPO:

· I Produttori di rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti;

· I Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti

ADEMPIMENTI PER IL PRIMO GRUPPO:

Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi entro il 28/2/2010

SECONDO GRUPPO

  • I Produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;

· I Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11 dipendenti.

ADEMPIMENTI PER IL SECONDO GRUPPO:

Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi dal 13/02/2010 al 30/03/2010

Da ciò ne consegue che:

I LABORATORI ODONTOTECNICI CHE PRODUCONO SOLO RIFIUTI SPECIALI, CON NUMERO DI DIPENDENTI DA 0 A 10 COMPRESO NON SONO OBBLIGATI AD ISCRIVERSI

Con l’applicazione del sistema nulla cambia per la dichiarazione MUD relativa all’anno 2009 con scadenza APRILE 2010

Fonte www.antlo.it

  • One response to "SISTRI:SIstema TRAcciabilità RIfiuti(dm del 17.12.2009)"

  • gigi
    30th marzo 2010 at 16:26

    Colleghi, attenzione alla terminologia: i rifiuti “speciali” così definiti dalla specifica normativa sono tutti quelli prodotti dalle varie attività (artigianale, industriale, commerciale, di servizio, ecc). si suddividono in “SPECIALI PERICOLOSI” e in “SPECIALI NON PERICOLOSI”.
    Ciò detto, fate attenzione quindi a come sono classificati (a norma di legge) i rifiuti da voi prodotti: se sono “rifiuti speciali non pericolosi” non siete obbligati ad iscrivervi al SISTRI, se invece sono “rifiuti speciali pericolosi” (esempio: CER 18.01.10 rifiuti di amalgama dentaria) SIETE OBBLIGATI (a prescindere dalla minima quantità)

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